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Presidente - Regione del Veneto

  • ️Thu Apr 03 2025

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Luca Zaia

Elezione e competenze (art. 13, comma 1, lett. a)

Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, contestualmente all’elezione del Consiglio regionale.

Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, tra i quali un vicepresidente, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio, contestualmente alla illustrazione del programma di governo.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile.

Il Presidente della Giunta inoltre:
a) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
b) effettua le nomine e le designazioni che la legge gli attribuisce, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;
c) adotta, ove non sia disposto diversamente, i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione;
d) esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Il Presidente della Giunta è referente per le materie: Comunicazione e informazione, Attuazione autonomia regionale differenziata, federalismo, referendum consultivi previsti da leggi regionali, Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo, Cooperazione transfrontaliera e transnazionale, Funzioni di controllo e Ispettorato, Competenze istituzionali (Stato-Regione) – Conferenze istituzionali, Rapporti con Parlamento nazionale ed Europeo, Attrazione degli investimenti, Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026 ed altri Grandi eventi, Statistica.

PROGRAMMA DI GOVERNO 2020 -2025

Curriculum vitae ita

Data ultimo aggiornamento: 20 settembre 2024